In aula, al Senato, la legge di delegazione europea con la direttiva sul diritto d’autore.
RELAZIONE PER L’ASSEMBLEA SUL DISEGNO DI LEGGE
(1721) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019
(Relatore: Sen. Pittella)
Presidente, signor Ministro, onorevole Sottosegretaria, Colleghi,
portiamo in porto oggi un importante provvedimento legislativo, che rappresenta uno dei cardini nel rapporto tra le istituzioni italiane e le istituzioni europee.
La legge di delegazione europea, che consente il recepimento di 38 direttive europee e l’adeguamento a 17 regolamenti dell’Unione, ha comportato un lavoro robusto, meticoloso, attento all’ascolto di oltre 90 interlocutori, nonostante le condizioni particolari dovute alla pandemia.
Di questo lavoro poderoso desidero ringraziare il ministro Amendola e la sottosegretaria Agea che ci ha accompagnato passo dopo passo, il presidente Licheri, il vice presidente Bossi, e tutti i membri della Commissione politiche europee di maggioranza e di opposizione, e la relatrice Gaudiano che ha curato le relazioni Programmatica e Consuntiva in modo sintonico con la legge di delegazione.
Ringrazio il neo presidente Stefano sotto la cui presidenza abbiamo percorso l’ultimo miglio e sono grato al segretario della Commissione e a tutto il team che ci ha affiancato con professionalità e impegno.
Grazie a tutti per la coralità, sono davvero fiero e felice di essere uno degli attori di questo passaggio legislativo e spero che la medesima costruttività sia confermata in Aula oggi.
Iter in 14a Commissione
Il disegno di legge in esame è particolarmente importante per due ordini di motivi. Anzitutto poiché esso consente all’Italia di adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, rispondendo all’obbligo di dare attuazione alle direttive e ai regolamenti di recente emanazione, riducendo così il numero delle procedure di infrazione nei confronti dell’Italia ed evitando l’apertura di nuovo contenzioso.
Ma il provvedimento è importante anche dal punto di vista del merito delle normative che vengono modificate o introdotte, poiché si tratta di ambiti che interessano direttamente la vita dei cittadini italiani e delle imprese. Le direttive da recepire riguardano, infatti, i servizi media audiovisivi, il diritto d’autore per le pubblicazioni online, l’uso delle fonti energetiche rinnovabili, il ricorso all’autoproduzione elettrica, la concorrenza nel mercato interno anche tra imprese agricole, i requisiti prudenziali richiesti alle banche e ai fondi d’investimento, il benessere degli animali, la tutela dell’ambiente, la vigilanza sui dispositivi medici, la cybersicurezza, il prodotto pensionistico europeo, l’insolvenza degli individui, le condizioni di lavoro e l’equilibrio con la vita familiare, la gente di mare, le infrastrutture stradali e altro.
Conseguentemente, il lavoro in 14a Commissione si è svolto, lo voglio ribadire, con la massima apertura nei confronti del contributo costruttivo da parte di tutti i Senatori appartenenti alle forze politiche presenti nella Commissione, per portare avanti un lavoro corale e condiviso, che sia a beneficio dell’Italia e dei cittadini italiani.
La Commissione ha integrato e migliorato il testo del provvedimento, approvando 113 emendamenti e accogliendo 54 ordini del giorno.
Circa la metà degli ordini del giorno (29) riguarda l’articolo 9 del disegno di legge, relativo all’attuazione della cosiddetta direttiva copyright, su cui si è ritenuto di non adottare modifiche al testo.
I restanti ordini del giorno riguardano l’attuazione del Codice delle comunicazioni (articolo 4), la direttiva sulle fonti rinnovabili (articolo 5), la direttiva sulle plastiche monouso, e altri argomenti specifici
Il disegno di legge
Il disegno di legge, come integrato dagli emendamenti accolti in 14a Commissione, si compone complessivamente di 29 articoli, nei quali sono stabiliti i principi e criteri specifici di delega per dare attuazione ad alcune delle 38 direttive contenute nell’allegato e per adeguare la normativa nazionale a 17 regolamenti europei.
L’articolo 1 reca, come di consueto, la delega generale al Governo per dare attuazione alle direttive contenute nell’allegato, nel rispetto delle procedure e dei criteri direttivi generali stabiliti agli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012. La formulazione della norma è stata quest’anno integrata con il riferimento anche al rispetto dei criteri specifici di delega e con l’estensione della delega anche all’attuazione degli altri atti europei, come i regolamenti, indicati nell’articolato.
Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 31 della legge 234, la delega deve essere esercitata entro il termine di quattro mesi antecedenti alla scadenza di ciascuna direttiva. Qualora la direttiva sia già scaduta, il termine della delega è di tre mesi, mentre se la direttiva non prevede alcun termine di recepimento, la delega è di dodici mesi dall’ entrata in vigore della legge.
Per quanto riguarda i principi generali di delega, di cui all’articolo 32 della legge n. 234, tra questi figurano il principio della semplificazione dei procedimenti, del coordinamento con le discipline vigenti, del divieto di gold plating (livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive), del divieto di trattamento più sfavorevole dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati dell’UE, e della previsione di sanzioni penali solo per la tutela di interessi costituzionalmente protetti.
Riguardo alla copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle direttive, qualora non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Inoltre, qualora in sede di conferimento della delega non sia possibile quantificare gli oneri finanziari, si può procedere in tal senso al momento dell’adozione dei singoli decreti legislativi, al fine di non ritardare l’attuazione delle direttive.
In relazione all’articolo 1, vorrei sottolineare la rilevanza di un emendamento su cui vi è stata la convergenza di gran parte delle forze politiche presenti in Commissione, che ha inserito la cosiddetta “clausola Covid”, ovvero l’indicazione di dare attuazione alle direttive e regolamenti tenendo conto delle eccezionali conseguenze economiche e scoiali derivanti dalla pandemia da Covid-19.
Con riferimento all’Allegato, la Commissione ha aggiunto 2 direttive in materia di vigilanza prudenziale e 4 direttive in materia di Iva, accise e servizi di pagamento, e ha soppresso la direttiva (UE) 2019/475 su Campione d’Italia, poiché già attuata dall’articolo 1, commi da 559 a 572, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
L’articolo 2 del disegno di legge prevede la consueta delega legislativa per l’adozione, entro due anni dall’entrata in vigore della legge, delle disposizioni sanzionatorie per le violazioni di obblighi contenuti nei regolamenti europei pubblicati fino a tale data o in direttive attuate in via amministrativa.
L’articolo 3 reca i principi e criteri specifici di delega, relativi alla delega conferita con l’articolo 1 per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 sui servizi di media audiovisivi, mediante modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005).
La nuova direttiva apre la strada a un contesto normativo più equo per il settore audiovisivo, compresi i servizi on demand e le piattaforma di condivisione video.
Al riguardo, la Commissione ha accolto emendamenti a maggiore tutela dei minori dai contenuti potenzialmente nocivi presenti sulla rete Internet, contro l’utilizzo dei media per la diffusione di fake news, per contenere il livello sonoro delle comunicazioni commerciali e per adeguare le disposizioni sanzionatorie.
L’articolo 4 contiene principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/1972, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Il Codice rifonde in un unico testo le quattro preesistenti direttive in materia di telecomunicazioni e stabilisce un quadro aggiornato della disciplina delle reti e dei servizi e i compiti delle autorità nazionali di regolamentazione, in vista dello sviluppo delle nuove reti 5G ad altissima velocità.
La 14a Commissione ha accolto emendamenti in tema di assegnazione delle frequenze radio, di gestione dello spettro radio, di copertura anche delle cosiddette zone bianche e in materia di ricerche di mercato.
L’articolo 5 reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili e sull’indicazione, da parte degli Stati membri, degli obiettivi nazionali per il 2030.
L’attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 12 e 19 del disegno di legge, concernenti entrambi il mercato interno dell’energia elettrica.
L’articolo è stato modificato in 14a Commissione per precisare le disposizioni sull’individuazione delle aree idonee all’installazione degli impianti di produzione di energia rinnovabile, e disposizioni in materia di incentivi, autoconsumo, sistemi di accumulo, qualificazione degli installatori di impianti, e di valorizzazione di biomasse, biometano, biocarburanti avanzati e idrogeno verde.
L’articolo 6 contiene i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1, in materia di mercato interno, che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficaci.
L’articolo 7 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633, in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese della filiera agricola e alimentare, che introduce elementi di maggiore trasparenza, a beneficio della stessa filiera e dei consumatori finali.
Il testo dell’articolo è stato integrato con l’approvazione di emendamenti in materia di vendite sottocosto, divieto di certificazione “no Covid”, applicazione della tutela contro le pratiche sleali a tutte le aziende a prescindere dal fatturato, acquisti dai soci delle cooperative, ricorso alla risoluzione alternativa delle controversie e tutela dei denuncianti contro le pratiche sleali.
L’articolo 8 reca i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/789, che stabilisce norme sull’esercizio del diritto d’autore e diritti connessi, volte a promuovere la fornitura transfrontaliera di trasmissioni online e la ritrasmissione di programmi televisivi o radiofonici effettuata da soggetti diversi dall’emittente iniziale.
L’articolo 9 contiene i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/790, a tutela del diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale, in cui si introduce anche un profilo di responsabilità in capo ai prestatori di servizi di condivisione online di contenuti.
Come già accennato, si è ritenuto di non modificare il testo dell’articolo 9 sulla direttiva copyright e di veicolare gli indirizzi al Governo, relativi a specifici aspetti concernenti l’attuazione della direttiva, mediante appositi ordini del giorno. Il Governo ha infatti accolto 29 ordini del giorno sull’articolo 9.
L’articolo 10 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/878 e del regolamento (UE) 2019/876, entrambi in materia requisiti prudenziali di enti finanziari e creditizi, adottati in risposta alla crisi finanziaria scoppiata nel 2007-2008, per fornire un quadro armonizzato sia alle norme prudenziali volte a prevenire nuovi casi di crisi sistemiche nel settore bancario (CRD e CRR), sia alle procedure di risoluzione delle crisi degli operatori del medesimo settore (BRRD).
L’articolo 11 contiene i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/879 e del regolamento (UE) 806/2014 (come modificato dal regolamento (UE) 2019/877), in materia di capacità di assorbimento delle perdite e di capacità di ricapitalizzazione, degli enti creditizi e le imprese di investimento. La normativa fissa procedure uniformi per la risoluzione di tali enti, nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico, nell’ambito dell’Unione bancaria, anche con riferimento al requisito minimo di passività soggette a bail-in.
La modifica adottata in Commissione è volta a confermare le competenze della Consob nella vendita di strumenti finanziari soggetti a bail-in.
L’articolo 12 detta i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. In particolare, la direttiva ha l’obiettivo di promuovere l’accesso ai mercati dell’energia elettrica, lo sviluppo dell’autoconsumo e la diffusione dei sistemi di ricarica dei veicoli elettrici.
Come già accennato, l’attuazione della direttiva è strettamente connessa con gli articoli 5 e 19 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.
Con gli emendamenti adottati in Commissione sono stati precisati alcuni aspetti dei principi di delega, concernenti la promozione dei sistemi di accumulo, la tariffazione dinamica e l’informatizzazione delle reti (smart grids), ed è stata introdotta una disposizione di coordinamento con i criteri di delega dell’articolo 5 in materia di comunità energetiche, autoconsumo collettivo e sistemi di accumulo.
L’articolo 13 indica i principi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1160 e del regolamento (UE) 2019/1156, volti a facilitare la vendita e gestione transfrontaliera dei fondi d’investimento, per favorire la creazione di un mercato unico dei fondi di investimento.
L’articolo 14 detta i criteri di delega per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2016/429, in materia di malattie animali trasmissibili. Il regolamento fornisce un quadro giuridico generale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea composta da circa 50 atti normativi. Similmente, a livello nazionale la materia è disciplinata in maniera disorganica e datata, e andrebbe pertanto riordinata, alla luce del regolamento.
Con gli emendamenti accolti in Commissione, si indica al Governo di utilizzare i dati del sistema di ricette elettroniche veterinarie anche ai fini di monitoraggio delle malattie animali trasmissibili di cui al regolamento, nonché di promuovere la formazione degli operatori e dei privati nelle buone prassi di cura degli animali. Inoltre si è introdotto il tema della salvaguardia della fauna ittica delle acque interne.
L’articolo 15 delega all’adeguamento la regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746, concernenti, rispettivamente, i dispositivi medici e i dispositivi medico diagnostici in vitro. La normativa è finalizzata a rendere disponibili dispositivi sicuri, efficaci e innovativi, in grado di apportare grandi benefici alla salute dei cittadini.
In Commissione è stato inserito anche il richiamo al nuovo regolamento (UE) 2020/561. Si prevede inoltre il rafforzamento della tracciabilità dei dispositivi medici, la riduzione di un terzo delle sanzioni per le microimprese e la riduzione del tetto massimo di contribuzione da parte delle aziende produttrici.
L’articolo 16 delega all’adeguamento al regolamento (UE) 2017/1991, relativo ai fondi europei per il venture capital e per l’imprenditoria sociale, al fine di rafforzare l’accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.
L’articolo 17 delega all’adeguamento al regolamento (UE) 2019/518, relativo alle commissioni applicate sui pagamenti transfrontalieri nell’Unione e sulle conversioni valutarie.
Al riguardo si indica di limitare le sanzioni alle violazioni della normativa sui pagamenti transfrontalieri, ai soli casi “rilevanti”, rinviando alla loro definizione con provvedimento della Banca d’Italia.
L’articolo 18 delega all’adeguamento al regolamento (UE) 2019/881, relativo all’Agenzia dell’UE per la cybersicurezza (ENISA). La normativa prevede un riordino del quadro nazionale sulla certificazione della sicurezza informatica.
L’articolo 19 delega all’adeguamento al regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’elettricità e al regolamento (UE) 2109/941 sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica, con cui si impone agli Stati membri determinati obblighi in materia di capacità delle reti per far fronte alle congestioni, di sicurezza dell’approvvigionamento e di coordinamento regionale con altri Stati membri.
Come già accennato, l’attuazione di questi due regolamenti è strettamente connessa con gli articoli 5 e 12 del disegno di legge, concernenti la medesima materia.
Con gli emendamenti accolti in Commissione si indica al Governo il superamento del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica, la revisione dell’attuale dispacciamento e dei mercati all’ingrosso per tenere conto delle rinnovabili, dei sistemi di accumulo e dell’autodispaciamento, e di favorire i contratti a prezzo dinamico, oltre a precisare alcune competenze di ARERA.
L’articolo 20 delega all’adeguamento al regolamento (UE) 2019/1238, relativo al prodotto pensionistico individuale paneuropeo. Il regolamento richiede, infatti, l’individuazione delle autorità nazionali competenti e la disciplina di determinati aspetti inerenti le caratteristiche specifiche del prodotto.
Infine, con una serie di emendamenti approvati in Commissione sono stati introdotti ulteriori 9 articoli, per stabilire criteri specifici di delega per il recepimento di direttive contenute nell’Allegato A.
In particolare, l’articolo 21, riguarda l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1153 in materia di uso di informazioni finanziarie per la prevenzione e repressione di determinati reati.
L’articolo 22 reca i criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/904, cosiddetta direttiva “SUP” (single use plastics) sulle plastiche monouso.
L’articolo 23 concerne l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 sulla protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione (cosiddetti whistleblowers).
Gli articoli 24 e 25 riguardano l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/2088 relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari e al regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione.
Gli articoli 26 e 27 recano i criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/2162, relativa all’emissione di obbligazioni garantite, e della direttiva (UE) 2019/2034, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento.
L’articolo 28 detta i criteri per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1159, sui requisiti minimi di formazione per la gente di mare, mentre l’articolo 29 quelli per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/1151 sull’uso di strumenti digitali nel diritto societario.
Infine, considerato l’obbligo di legge alla presentazione ogni anno del disegno di legge di delegazione europea e considerato che il disegno di legge in esame, riferito al 2019, entrerà in vigore alla fine dell’anno in corso, con un emendamento al titolo è stato esteso il suo riferimento anche all’anno 2020.
Colleghi senatori,
non voglio fare un generico appello o la sterile mozione degli affetti, ma sottolinearvi come il lavoro compiuto che ho cercato di sintetizzare, sia stato da un lato incisivo grazie alla apertura del Governo, e dall’altro il più possibile corale, e ha tenuto conto per quanto sia stato possibile dei suggerimenti emersi nel corso delle audizioni.
Il mio auspicio e il mio invito è dunque a procedere anche in questa Aula a sostenere nel modo più ampio e con il contributo più largo di tutti i Gruppi e dei singoli senatori, alla approvazione della Legge di delegazione.