Il problema della composizione e delle forme di selezione degli albi delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale è stato oggetto di numerose iniziative legislative nel corso delle ultime legislature; anche nella presente legislatura molti parlamentari di quasi tutti gli schieramenti hanno avvertito l’esigenza di affrontare tale materia.
Nella gran parte dei casi, l’ispirazione di siffatte proposte ha coinciso con il tentativo di offrire una opportunità di partecipazione ai lavori di scrutinio ai tanti, troppi, giovani che in molte aree del Paese soffrono la condizione della disoccupazione, per i quali anche una occasionale opportunità di attività, quale è quella offerta dalle consultazioni elettorali, rappresenta l’unica, sporadica fonte di reddito.
E’ evidente che per affrontare il fenomeno della disoccupazione sono necessarie misure strutturali e scelte di politica generale che vadano ben oltre interventi su dispositivi che, peraltro, rispondono a criteri e finalità del tutto differenti. L’obiettivo della legislazione in materia di seggi elettorali è quello di garantire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali. Pertanto, le pur condivisibili intenzioni cui si è fatto riferimento non possono far premio sulla necessità di mantenere comunque assicurata la funzionalità della macchina elettorale.
Tuttavia, sembra possibile ai proponenti attenuare la rigidità delle procedure ora previste, consentendo ai cittadini interessati, e quindi in primo luogo ai disoccupati, la possibilità di essere inseriti, su base volontaria, alla selezione del personale impegnato nelle operazioni di scrutinio e prevedendo inoltre un meccanismo di rotazione tra i cittadini rispondenti ai requisiti previsti dalla legge.
La presente proposta di legge prevede la sostituzione delle disposizioni relative all’istituzione dell’albo volontario di cui all’articolo 5-bis della legge 8 marzo 1989, n. 95 (albo da cui si attinge solo in caso di rinuncia da parte dei designati selezionati nell’albo di cui all’articolo 1 della medesima legge), con norme che consentano a tutti i cittadini rispondenti ai requisiti previsti l’iscrizione diretta nell’albo sul quale viene effettuato il sorteggio. E’ evidente che la disposizione si prefigge di riconoscere, dal momento della presentazione della domanda, la piena titolarità ai fini del sorteggio, a coloro che sono interessati a prestare la propria opera nelle operazioni di scrutinio. E’ chiaro che nelle realtà dov’è più accentuato il fenomeno della disoccupazione e maggiore è l’attesa di una qualsiasi forma di lavoro, seppure occasionale e momentaneo, maggiore sarà il numero degli aspiranti scrutatori che si andranno ad aggiungere agli elenchi costruiti su criterio occasionale; in questi casi la selezione avverrà su una base più ampia, mentre nelle aree del Paese dove questa esigenza è minore o non si manifesta in maniera apprezzabile, viene comunque garantita la base minima che assicuri la regolarità delle procedure di spoglio.
Inoltre, al fine di garantire la reale possibilità di partecipazione del più ampio numero di iscritti agli albi riformati, si prevede un meccanismo di rotazione tra i sorteggiati in maniera tale da evitare il fenomeno dei continui reincarichi, senza tuttavia compromettere l’acquisizione di professionalità e competenza nello svolgimento di tali delicate funzioni, a seguito del loro esercizio in più tornate elettorali.
Come si vede, le proposte avanzate sono volte a rendere più aperto e più dinamico il processo di partecipazione allo svolgimento delle attività collegate alle consultazioni elettorali, al tempo stesso mantenendo la certezza del funzionamento della macchina elettorale su tutto il territorio nazionale, a prescindere dalle particolari congiunture economiche e sociali.