La presente proposta di legge risponde all’esigenza di organizzare e disciplinare in una normativa chiara l’utilizzo dell’automezzo privato da parte dei dirigenti veterinari effettuato nell’interesse esclusivo delle aziende unità sanitarie locali.
L’uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all’uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell’interessato dalla quale risulti che l’amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l’uso del mezzo stesso.
Nei casi in cui l’orario dei servizi pubblici di linea non sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l’osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l’uso di un proprio mezzo di trasporto.
Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell’ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad un altro luogo di lavoro nell’ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica.
Occorre rilevare che le aziende unità sanitarie locali richiedono al professionista che utilizza il proprio automezzo la dichiarazione di assunzione di responsabilità di cui al citato articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836. Questi dirigenti sono, loro malgrado, obbligati all’utilizzo del mezzo di trasporto proprio per espletare i compiti di istituto. Le attività di questi, infatti, si espletano sul territorio e non negli uffici e si esplicano in interventi quali sopralluoghi per il rilascio di autorizzazioni o per le attività di vigilanza igienico-sanitaria; risanamento degli animali dalle malattie infettive e diffusive degli animali domestici; attività di rilascio certificazione presso allevamenti; attività di campionamento di latte o di visite cliniche agli animali produttori, eccetera; attività di vigilanza e di ispezione igienico-sanitaria presso stabilimenti di produzione di alimenti di origine animale: macelli, laboratori di produzione di prodotti a base di carni, laboratori di sezionamento carne, laboratori di produzione latte e prodotti a base di latte, controlli presso fiere, mercati e concentramenti di animali in genere, oltre ai normali compiti di vigilanza permanente in caso di malattie infettive e diffusive e in caso di intossicazioni o tossinfezioni alimentari.
L’utilizzo del mezzo proprio è indispensabile, quindi, per espletare il proprio compito nell’ambito delle aziende unità sanitarie locali. In molte realtà il problema è stato risolto in modo alquanto anomalo, obbligando il dirigente alla guida di automezzi di proprietà delle aziende unità sanitarie locali senza che lo stesso avesse una qualifica di autista.
La disposizione prevista dalla presente proposta di legge è orientata a realizzare le condizioni per ottimizzare e rendere razionale l’utilizzo delle risorse del Servizio sanitario nazionale: infatti l’acquisto di autovetture per consentire l’espletamento di compiti istituzionali da parte di questi dirigenti medici e veterinari, la loro manutenzione e le spese derivanti da eventuali autisti deputati alla guida degli automezzi pubblici, comporterebbero un sicuro spreco di risorse, pertanto antieconomico per le casse dello Stato. Al contrario, il riconoscimento di quanto dovuto, con un provvedimento legislativo, consentirebbe l’effettuazione dei compiti essenziali di prevenzione ed un giusto riconoscimento a chi utilizza il proprio automezzo per i compiti di cui sopra.
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